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Interruzione di Gravidanza(Legge 194/78)

La legge 194/1978 stabilisce che l’interruzione di gravidanza può essere effettuata legalmente presso gli ospedali pubblici o strutture convenzionate su richiesta dell’interessata, entro i primi 90 giorni di gestazione.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico  o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.